NORME PER
L'ESERCIZIO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI ALL"ESTERO
Legge 27 dicembre 2001, n. 459
"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all' estero "
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 2002.

Art. 1.
1. I cittadini italiani
residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui
all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui
all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e
nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui
al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui
al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale
caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla
sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare
per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
Art. 2.
1. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli
elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella
presente legge, con riferimento alle modalità di voto per
corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei
strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli
Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze
diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente
un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di
residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono
la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni
dalla data di ricezione.
Art. 3.
1. Ai fini della
presente legge con l'espressione "uffici consolari" si
intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. In occasione di ogni
consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il
voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione
scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella
circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di
scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia
entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli
affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i
nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per
il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima
della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero
dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato
l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia.
I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del
voto in Italia.
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze
diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale
fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita
comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per
il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è
valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e
che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva
consultazione.
5. L'elettore che
intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima
consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno
dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o
consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per
la scadenza naturale della legislatura.
Art. 5.
1. Il Governo, mediante
unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni
di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad
esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti
all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma
3.
Art. 6.
1. Nell'ambito della
circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni
comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i
territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America
settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania
e Antartide.
2. In ciascuna delle
ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore,
mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in
proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Art. 7.
1. Presso la corte di
appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è
istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da
tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
presidente della corte di appello.
Art. 8.
1. Ai fini della
presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei
seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati
sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1
dell'articolo 6;
b) i candidati devono
essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
c) la presentazione di
ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di
1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei
candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di
appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o
gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale
caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito,
formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono
formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da
assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun
candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo
contrassegno.
4. Gli elettori
residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle
circoscrizioni del territorio nazionale.
Art. 9.
1. I commi secondo e
terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«Le cause di
ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità
di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti
organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità,
di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle
funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b)
e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo
comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi,
dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal
collocamento in aspettativa».
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 1
della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1.
L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è
incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di
organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».
Art. 11.
1. L'assegnazione dei
seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale
per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e
16.
2. Le schede sono di
carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per
ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del
Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche
e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle
tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in
facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella
ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità
previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno,
nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per
l'attribuzione del voto di preferenza.
3. L'elettore vota
tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui
prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può
inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali
sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza
nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del
candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È
nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra
lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è
considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha
tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
Art. 12.
1. Il Ministero
dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei
candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle
istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di
cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto
giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici
consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il
plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità
per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei
candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le
schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono
spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta.
Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un
elettore.
5. Gli elettori di cui
al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle
votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico
di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare;
questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare,
previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale
munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve
comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del
presente articolo.
6. Una volta espresso
il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce
nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta,
la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli
uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16,
ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni
in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della
circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica,
per via aerea e con valigia diplomatica. 8. I responsabili degli uffici
consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui
al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non
utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene
trasmesso al Ministero degli affari esteri.
Art. 13.
1. Presso l'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale
per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di
provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio
dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6,
comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli
seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione
Estero.
2. Per la costituzione
dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e
per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei
voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi
sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale
costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro
scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di
vicepresidente e uno quelle di segretario.
Art. 14.
1. Le operazioni di
scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel
territorio nazionale.
2. Insieme al plico
contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi
diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione
assegnata.
3. Costituito il seggio
elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi
e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio.
A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal
segretario:
a) accerta che il numero
delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella
lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta
contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica
ripartizione elettorale estera;
c) procede
successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo
per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1)
accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di
un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la
scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione
del voto;
2)
accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore
incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3)
accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione
del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e
la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4)
annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in
una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale,
o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di
elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di
riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di
certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale
che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura
delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le
buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
1)
il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta
la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda,
nell'apposito spazio;
2)
il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di
ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale
voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la
votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al
segretario;
3)
il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei
voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede
scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni
di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e
del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di
scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le
disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal
presente articolo.
Art. 15.
1. Concluse le
operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra
elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data
dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della
ripartizione;
b) determina la cifra
elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale
individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal
candidato nella ripartizione;
c) procede
all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale
fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate
nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito;
nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria
del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della
ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per
tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione
rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle
liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso
di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi
eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i
candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre
elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che
precedono nell'ordine della lista.
Art. 16.
1. Il seggio attribuito
ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima
ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in
assenza di questi, nell'ordine della lista.
Art. 17.
1. Lo svolgimento della
campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che
lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui
territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi
politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio
italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.
3. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere
la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici
italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione
in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane
all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente
nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e
sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
Art. 18.
1. Chi commette in
territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le
sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di
voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum,
vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in
Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
Art. 19.
1. Le rappresentanze
diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i
Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del
voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di
libertà e di segretezza;
b) che nessun
pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti
individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in
conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste
dalla presente legge.
2. Il Ministro degli
affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che
entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
3. Le disposizioni
della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si
applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi
non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al
comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del
voto in Italia.
4. Le disposizioni
relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli
elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui
situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente,
l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il
Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati,
di tali situazioni affinchè siano adottate le misure che consentano
l'esercizio del diritto di voto in Italia.
Art. 20.
1. Sono abolite le
agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori
residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche
italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le
intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché
negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19,
comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del
biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita
istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in
assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare
di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del
biglietto di viaggio.
Art. 21.
1. Il primo comma
dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Gli elettori non
possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il
voto per iscritto».
Art. 22.
1. Al fine di
individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da
attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto
comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di
ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge
elettorale vigente.
2. Al fine di
individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da
attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e
quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi
uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della
legge elettorale vigente.
Art. 23.
1. I cittadini italiani
residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla
richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli
75 e 138 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25
maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica",
sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani
residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;
b) all'articolo
8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti
all'estero»;
c) all'articolo
8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i
cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal
console d'Italia competente»;
d) all'articolo
8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni
medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei
cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero»;
e) all'articolo
50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i
cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in
materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero».
Art. 24.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del
"Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e
dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 25.
1. Per tutto ciò che
non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
Art. 26.
1. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della
presente legge.
2. Lo schema di
regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento
è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 27.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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